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COVID 19 – ORDINANZA DEL SINDACO MIGLIO. DA OGGI, FINO AL 3 DICEMBRE, DALLE ORE 19.00 È SOSPESA LA VENDITA AL DETTAGLIO.

COVID 19 – ORDINANZA DEL SINDACO MIGLIO. DA OGGI, FINO AL 3 DICEMBRE, DALLE ORE 19.00 È SOSPESA LA VENDITA AL DETTAGLIO.

Il Sindaco Francesco Miglio ha emanato ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – SOSPENSIONE QUOTIDIANA DALLE ORE 19.00 DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale:
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

VISTI:
– il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
– L’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell’allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 con un incremento di casi positivi;
DATO ATTO che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un provvedimento limitativo degli orari del commercio al dettaglio, omogeneamente esteso al territorio cittadino, contribuirebbe alla finalità di contenimento del contagio rispetto all’attuale situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che:
– il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all’iniziativa economica privata, nell’attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell’apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle 19.00);
– è interesse pubblico primario, in ragione del numero complessivo di contagi e tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale, contenere il rischio del diffondersi del virus;
– il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (fino al 3 dicembre) ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull’evolversi della situazione epidemiologica;

ORDINA
con riferimento all’intero territorio comunale e con decorrenza dalla data odierna al 3 dicembre 2020:
– di sospendere quotidianamente dalle ore 19.00 le attività di vendita al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ricomprese nell’allegato 23 del DPCM del 3 Novembre 2020) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri ed aree commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività autorizzate e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1 co.9 lett. ff) del DPCM del 3 Novembre 2020;
DISPONE

– di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE
– che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

IL SINDACO avv. Francesco Miglio

San Severo, 14 novembre 2020
L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo

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