IL COMMISSARIO CAPPETTA ORDINA L’INAGIBILITÀ DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN VIA IMBRIANI

Con priopria ordinanza n. 7 in data odierna il COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Francesco Cappetta ha emesso Dichiarazione di inagibilità parziale e interdizione temporanea dei locali ubicati al piano primo dell’immobile comunale sito in via M.R. Imbriani Poerio n. 1, destinato a sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo. Temporaneo utilizzo limitato di alcuni locali destinati alle attività di segreteria, nelle more della definitiva ricollocazione dell’Ufficio in altra sede.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Sindaco e nella qualità di Ufficiale del Governo
PREMESSO CHE
con decreto del Presidente della Repubblica del 6 luglio 2026, il sottoscritto Dott. Francesco A. Cappetta è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di San Severo, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;
l’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo è attualmente ubicato nell’immobile comunale sito in via M.R. Imbriani Poerio n. 1, edificio storico con struttura portante in muratura, sottoposto a vincolo e strutturalmente connesso con ulteriori spazi e ambienti destinati a scuola primaria;
le attività istituzionali dell’Ufficio del Giudice di Pace sono prevalentemente svolte nei locali ubicati al piano primo, aventi una superficie complessiva di circa 680 mq, dei quali circa 250 mq destinati a corridoi, spazi di distribuzione e attesa;
il piano secondo dell’edificio, in ragione delle gravi condizioni manutentive e strutturali riscontrate, è stato già dichiarato non utilizzabile, reso inaccessibile e interdetto all’uso;
la conformazione dell’edificio, la sua natura vincolata e la stretta connessione edilizia e strutturale con gli ambienti destinati a scuola primaria determinano rilevanti difficoltà nella programmazione e nell’esecuzione degli interventi manutentivi, impiantistici e strutturali necessari;
VISTA la relazione tecnica prot. n. 46078/2026 del 7.8.2026, predisposta dall’Area IV – Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Servizi alla Città, avente a oggetto le condizioni di sicurezza, accessibilità, salubrità e funzionalità della sede dell’Ufficio del Giudice di Pace che si allega alla presente per costituirne parte integrale;
RILEVATO CHE
negli ambienti del piano secondo è stata riscontrata la presenza di un diffuso sistema fessurativo, localizzato in corrispondenza delle murature, delle volte e delle superfici sottostanti la copertura;
per diffusione, configurazione e localizzazione, il quadro fessurativo rilevato non può essere ricondotto esclusivamente al degrado degli intonaci o delle finiture superficiali, ma costituisce manifestazione di una patologia strutturale di rilevante importanza, da valutare in stretta correlazione con le condizioni della copertura e del piano sovrastante;
in assenza del completamento delle necessarie indagini, verifiche e lavorazioni strutturali, non risulta possibile escludere l’evoluzione dei fenomeni fessurativi né le relative ripercussioni sulla sicurezza degli ambienti sottostanti;
l’interdizione del solo piano secondo non risulta sufficiente a eliminare i potenziali rischi per gli uffici collocati al piano primo, immediatamente sottostanti alla copertura e agli spazi interessati dalle criticità strutturali;
sono stati programmati interventi di manutenzione e adeguamento strutturale della copertura;
l’esecuzione dei predetti lavori non comporterà automaticamente il conseguimento dell’agibilità degli spazi ubicati al piano primo, il cui riutilizzo dovrà essere subordinato a successive e autonome verifiche di sicurezza, nonché all’acquisizione delle certificazioni e attestazioni tecniche previste;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
nei locali destinati ad archivio è presente un ingente quantitativo di documentazione cartacea, con conseguente incremento del carico d’incendio e rilevante occupazione degli spazi;
i locali utilizzati come deposito non risultano specificamente progettati, compartimentati e attrezzati come archivi e non risulta accertata la capacità di carico dei solai rispetto alla quantità di materiale conservato;
l’accesso al piano primo avviene esclusivamente mediante il vano scala interno e non risulta autonomamente praticabile da persone con disabilità motoria o ridotta capacità di deambulazione;
sono presenti ulteriori criticità relative ai fenomeni di umidità e infiltrazione, al malfunzionamento degli impianti di climatizzazione e alle condizioni igienico-sanitarie degli affacci esterni;
il quadro complessivamente riscontrato non consente di riconoscere alla generalità degli ambienti del piano primo i requisiti minimi necessari per la prosecuzione ordinaria delle attività lavorative per la presenza continuativa del personale, dei magistrati e dell’utenza;
DATO ATTO CHE l’immediata e integrale cessazione di ogni attività svolta presso la sede, in assenza di una soluzione organizzativa alternativa che assicuri tutte le fasi dell’attività giurisdizionale, potrebbe determinare una soluzione di continuità nell’esercizio delle funzioni amministrative essenziali dell’Ufficio del Giudice di Pace;
PRESO ATTO CHE il personale, l’organico dei Giudici di Pace e l’archivio corrente verranno allocati in uno stabile idoneo di proprietà comunale ubicato in San Severo alla Via Elisa Groghan in una parte disponibile del compendio, già destinato ad attività del Centro Anziani, per la quale tale porzione di edificio continuerà a mantenere la destinazione e da cui sarà separata da idonea muratura;
VISTA la Relazione tecnica concernente la struttura predisposta dal Dirigente dell’Area IV – Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Servizi alla Città di cui al Prot. 46231/2026, che si allega come parte integrante;
VERIFICATA l’idoneità dei locali individuati allo svolgimento dell’attività giurisdizionale;
RITENUTO di consentire all’interno di detti locali lo svolgimento delle attività del Giudice di Pace, ancorché non nella totalità essendo necessario istituire i collegamenti telematici sulla base del sistema attualmente vigente;
RITENUTO, di conseguenza, che possa temporaneamente continuare, nei locali attualmente in uso, esclusivamente lo svolgimento delle attività di segreteria strettamente indispensabili, limitandole a locali puntualmente individuati e preventivamente verificati sotto il profilo della sicurezza sino alla realizzazione dei necessari collegamenti telematici sulla base del sistema attualmente vigente;
tale utilizzazione deve avere natura eccezionale, temporanea e rigorosamente circoscritta, senza determinare la riapertura generalizzata del piano primo né costituire attestazione o riconoscimento dell’agibilità complessiva dell’immobile;
provvedimento immediato di interdizione degli ambienti non utilizzabili, consentendo esclusivamente una limitata e temporanea operatività dei locali destinati alle attività essenziali di segreteria, alle condizioni stabilite nella relazione tecnica integrativa, sino alla realizzazione della necessaria rete telematica di cui sopra;;
ORDINA
1. Dichiarazione di inagibilità parziale
Di dichiarare, con effetto immediato, l’inagibilità parziale del piano primo dell’immobile comunale sito in via M.R. Imbriani Poerio n. 1, destinato a sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo, in ragione delle criticità strutturali e del significativo sistema fessurativo riscontrato.
2. Interdizione dei locali
Di disporre l’immediata chiusura e interdizione all’accesso e all’utilizzo dei locali posti al piano primo e, specificatamente:
della sala udienze;
degli uffici dei Giudici;
dei locali destinati ad archivio e deposito;
delle porzioni di corridoio non indispensabili per raggiungere i locali temporaneamente utilizzabili;
di ogni ulteriore ambiente costituente parte degli uffici del Giudice di Pace posti in Via M.R. Imbriani Poerio n. 1;
del piano secondo e di tutti gli accessi alla copertura.
L’interdizione riguarda il personale, i magistrati, l’utenza e qualsiasi altro soggetto non espressamente autorizzato.
3. Temporaneo utilizzo dei locali di segreteria
Di consentire, esclusivamente nelle more della definitiva ricollocazione dell’Ufficio del Giudice di Pace in altra sede, il temporaneo utilizzo dei soli locali di segreteria posti nella immediata adiacenza del corpo scale e destinati alle attività amministrative essenziali di segreteria e solo fino alla realizzazione della rete telematica nella nuova sede di cui sopra.
L’utilizzo è subordinato:
alla presenza del solo personale strettamente indispensabile e per il solo tempo necessario al disbrigo degli adempimenti fino al raggiungimento della piena autonomia operativa del nuovo Ufficio;
al rispetto di ogni ulteriore prescrizione contenuta nella relazione tecnica integrativa.
4. Attività consentite
Nei locali temporaneamente utilizzabili sono consentite esclusivamente le attività amministrative indispensabili per assicurare la continuità dell’Ufficio, ovvero le attività di segreteria non differibili, compatibili con le limitazioni di sicurezza stabilite.
È vietato utilizzare i locali temporaneamente autorizzati per gli altri usi ovvero:per lo svolgimento delle udienze;
come uffici dei Giudici;
per riunioni o attività che determinino la compresenza di un numero di persone superiore alla capienza stabilita;
per il deposito o l’accumulo di fascicoli e materiale cartaceo non corrente;
per attività diverse da quelle strettamente necessarie alla continuità amministrativa dell’Ufficio.
5. Accesso dell’utenza
Non è consentito l’accesso all’utenza esterna.
6. Accesso alle aree interdette
L’accesso ai locali interdetti è consentito esclusivamente:
al personale tecnico espressamente incaricato;
alle imprese impegnate nelle verifiche o negli interventi;
al personale autorizzato per il prelievo di atti indispensabili e non differibili;
agli organi di vigilanza e soccorso.
Ogni accesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente dell’Area IV e svolgersi nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal tecnico incaricato, con permanenza limitata al tempo strettamente necessario.
7. Misure organizzative per la continuità del servizio
Di demandare al Segretario Generale e ai dirigenti comunali competenti, d’intesa con il Presidente del Tribunale Ordinario di Foggia e con il Responsabile dell’Ufficio del Giudice di Pace:
la definizione delle misure organizzative necessarie per assicurare la continuità delle attività essenziali;
la riduzione al minimo indispensabile della presenza contemporanea del personale;
l’eventuale utilizzo di modalità di lavoro da remoto, ove compatibili con le funzioni svolte;
la temporanea riallocazione di parte delle attività presso altri spazi comunali idonei;
l’informazione tempestiva al personale, ai magistrati, agli avvocati e all’utenza circa le modalità provvisorie di funzionamento dell’Ufficio.
8. Durata delle misure
L’interdizione dei locali dichiarati inagibili resterà efficace fino:
al completamento degli interventi di adeguamento strutturale della copertura;
all’eliminazione delle cause del sistema fessurativo;
all’esito favorevole delle verifiche di sicurezza degli ambienti del piano primo;
L’utilizzo temporaneo dei locali di segreteria cesserà:
con il trasferimento completo e definitivo dell’Ufficio del Giudice di Pace nella nuova sede nella struttura sopra indicata;
qualora venga meno anche una sola delle condizioni di sicurezza stabilite nel presente provvedimento.
L’utilizzo limitato dei locali di segreteria non costituisce attestazione di agibilità dell’intero piano primo né riconoscimento della piena idoneità funzionale dell’immobile.
AVVERTE
che l’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Il testo integrale della presente ordinanza è pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it
San Severo, 10 agosto 2026
Il responsabile dell’ufficio stampa
Dott. Michele Princigallo
